Faccio rimbalzare la notizia trovata in rete sulla possibilità di chiedere, tramite il codacons il rimborso dell’iva versata sulla tassa rifiuti (TIA – Tariffa di Igiene Ambientale). Secondo la Cassazione l’IVA può essere applicata solo sulle tariffe, e non sulle tasse.
Le società di gestione rifiuti tendono a considerare una tariffa la quota applicata (infatti viene chiamata TIA – Tariffa di Igiene Ambientale) mentre, a quanto pare, la Cassazione ha stabilito, seguendo l’orientamento della Comunità Europea, che quella pagata per lo smaltimento rifiuti sia una tassa e non una tariffa, rendendo inapplicabile l’IVA, che risulterebbe una tassa sulla tassa.
La tariffa, a differenza della tassa, dovrebbe far pagare agli utenti un servizio nella proporzione in cui ne usufruiscono. A quanto pare questa definizione non è applicabile nel caso dei rifiuti. In effetti nessuno controlla quanti rifiuti effettivamente produco, e nessuno mi premia se produco meno rifiuti di altri.
Il Codacons si presta a fornire la consulenza gratuita per la richiesta di rimborso.
La notizia l’ho letta su Fiscaleweb.
aggiornamento
Anche a Le Iene hanno parlato del rimborso TIA, o meglio del rimborso dell’IVA sulla Tarifa di Igene Ambientale. Secondo quanto si evince dal video, il primo ricorso è stato vinto dall’utente, ed il giudice di pace ha ingiunto all’azienda che riscuote la Tassa Rifiuti di rimbosare l’IVA e gli interessi accumulati sulle somme non dovute.
Purtropo però, sul finale del video si comprende come l’azienda che riscuote la Tariffa di Igiene Ambientale non abbia nessuna intenzione di procedere ai rimborsi dell’IVA sulla Tassa Rifiuti, in attesa di prese di posizione del Parlamento.
Convinto di non essere registrato, l’intervistato, responsabile dell’azienda, parla di un procedimento al vaglio del Parlamento che servirà a “cambiare nome” alla TIA, risolvendo il problema… all’italiana.